Statuti di KS/CS Kommunikation Schweiz - L'associazione ombrello della pubblicità svizzera

Valido dal 7 maggio 2021, modificato al 23 maggio 2023

ASPETTI GENERALI

Art. 1 Nome e sede

A norma del Codice civile svizzero (art. 60 e segg.) è costituita un’associazione denominata

− KS/CS Kommunikation Schweiz
− KS/CS Communication Suisse
− KS/CS Comunicazione Svizzera
− KS/CS Communication Switzerland

 con sede presso la segreteria dell’Associazione.

Art. 2 Finalità e scopo
L’associazione si intende quale associazione mantello della comunicazione commerciale in Svizzera e ha quale obiettivo di creare e preservare condizioni quadro liberali per la comunicazione commerciale. Il suo scopo è quello di sostenere la promozione della pubblicità, della politica dei media e dell’autoregolamentazione, ivi compresa l’autoregolamentazione della lealtà nella comunicazione commerciale, e nel valorizzare il settore della comunicazione commerciale. L’associazione intende creare condizioni quadro equilibrate dal punto di vista politico e ottimali dal punto di vista economico dell’industria pubblicitaria svizzera, affinché aziende, istituzioni e individui possano svilupparsi e l’economia così come la società possano prosperare. L’associazione è consapevole della responsabilità sociale della comunicazione commerciale. Essa promuove la consapevolezza dell’importanza della comunicazione commerciale per la Svizzera sia in termini economici che culturali. Si impegna in modo responsabile, equo e indipendente.

Al fine di sostenere e rafforzare il suo scopo e i suoi obiettivi, l’associazione può siglare accordi di partnership con soci o parti terze.

Art. 3 Soci
Possono presentare domanda di adesione all’associazione le persone giuridiche e fisiche che sono interessate alla comunicazione commerciale in Svizzera.

L’adesione può essere rifiutata dal Consiglio senza adduzione di motivazioni e in modo inappellabile.

Art. 4 Soci onorari
Su istanza del Consiglio, l’Assemblea dei soci può nominare soci onorari persone ritenute particolarmente meritevoli nel loro impegno a favore dell’associazione o del settore.

I soci onorari hanno gli stessi diritti dei soci e sono esentati dal versamento della quota sociale.

Art. 5 Dimissioni ed esclusione
Le dimissioni sono possibili per la fine di dicembre dell’anno corrente e devono essere comunicate al segretariato con un preavviso di sei mesi mediante lettera raccomandata. Singoli accordi divergenti siglati tra un socio e l’associazione che prevedono termini di preavviso più lunghi, hanno la precedenza.

Il Consiglio può escludere soci che contravvengono agli statuti o alle decisioni degli organi. Il socio escluso ha un mese di tempo per presentare ricorso all’Assemblea dei soci a cui spetta la decisione finale.

Un socio che dopo due solleciti continua a non adempiere al pagamento della quota sociale può essere escluso dal Consiglio in modo inappellabile.

La cessazione dell’appartenenza all’associazione avviene in automatico in caso di scioglimento o fallimento di persone giuridiche o di decesso di persone fisiche; essa equivale alle dimissioni.

Art. 6 Diritti e doveri
Ogni socio ha il diritto di presentare al Consiglio proposte scritte su questioni inerenti alla comunicazione commerciale o alla politica associativa, così come di sottoporre richieste all’Assemblea dei soci.

I soci sostengono l’associazione nell’acquisizione di nuovi soci. L’associazione e i soci rinunciano a qualsiasi forma di reciproco accaparramento o sottrazione di altri soci.

Art. 7 Quote sociali
Su proposta del Consiglio, l’Assemblea dei soci fissa le quote sociali che, per le persone giuridiche, si basano sulla loro capacità e importanza economica per il settore della comunicazione commerciale.

Il Consiglio può concordare quote sociali più elevate per singoli soci. Per le persone fisiche viene fissata una quota sociale pro capite. I nuovi soci pagano una quota pro-rata temporis per l’anno in corso.

Art. 8 Responsabilità e pretese
La decisione relativa alle quote annue è definita nel quadro di una griglia di contribuzioni che equivale alla definizione dei contributi secondo gli statuti (art. 71 CC).

Per i debiti associativi risponde unicamente il patrimonio dell’associazione; è esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

I soci dimissionari o esclusi non hanno alcun diritto al patrimonio dell’associazione.

ORGANIZZAZIONE

Art. 9 Organi dell’associazione
Gli organi dell’associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci
b) il Consiglio
c) il Consiglio svizzero della comunicazione
d) le Commissioni (commissioni regionali e commissioni tecniche)
e) il Segretariato
f) l’organo di revisione

Nella composizione degli organi è necessario aspirare ad una partecipazione paritetica della tipologia di soci e prestare attenzione a una rappresentanza adeguata delle regioni linguistiche del Paese.

Art. 10 Aspetti generali
Gli organi si riuniscono su invito dei rispettivi Presidenti con una frequenza rispondente alle specifiche esigenze. Essi possono deliberare se la metà dei soci è rappresentata.

Le assemblee, compresa l’Assemblea dei soci, possono svolgersi in base alla decisione del Consiglio anche per via elettronica o scritta.

Le sedute possono essere convocate su richiesta di un quinto dei soci. Gli organi si costituiscono da sé, fatte salve le prescrizioni statutarie e di legge.

La data dell’Assemblea dei soci deve essere annunciata a mezzo del sito web dell’associazione con 8 settimane di anticipo; l’invito congiuntamente all’ordine del giorno, deve essere inviato ai soci per via elettronica 3 settimane prima dell’assemblea. Le richieste di singoli soci devono pervenire al Presidente in tempo utile affinché egli possa includerle nell’ordine del giorno. Le richieste destinate all’Assemblea dei soci devono essere preparate dal Consiglio e pervenire al segretariato almeno 6 settimane prima dell’Assemblea.

Il Consiglio o un quinto dei soci può richiedere in qualsiasi momento la convocazione di un’Assemblea straordinaria dei soci specificandone lo scopo e l’ordine del giorno. L’Assemblea deve svolgersi al più tardi quattro settimane dopo la ricezione dell’istanza.

Le assemblee di altri organi vengono convocate dai rispettivi Presidenti con un preavviso adeguato.

L’intera corrispondenza dell’associazione, compreso l’invito all’Assemblea dei soci, può essere gestita per via elettronica, fatta eccezione per le richieste dei soci all’Assemblea dei soci e per la dimissione di un socio dall’associazione. Le richieste dei soci all’assemblea dei soci e la dimissione dall’associazione devono essere comunicate tramite raccomandata.

Art. 11 Diritto di voto e decisioni
All’interno degli organi, compresa l’Assemblea dei soci, ogni socio ha diritto a un voto.

Gli organi deliberano e applicano le decisioni a maggioranza assoluta dei voti espressi, salvo che gli statuti non prevedano diversamente.

La presa di decisioni in forma scritta o elettronica al di fuori delle sedute è ammessa qualora almeno la metà dei soci abbia espresso il proprio voto. La mancata risposta da parte di un socio è considerata un’astensione dal voto.

Tramite procura scritta, un socio può rappresentare al massimo un altro socio oppure un terzo può rappresentare un socio.

Art. 12 Durata del mandato
Gli organi sono eletti per 3 anni e sono rieleggibili. I soci del Consiglio, compresi il Presidente e il vicepresidente, e del Consiglio della comunicazione possono essere rieletti una sola volta. Le elezioni suppletive possono avere luogo per la durata rimanente di un mandato. Salvo diversamente disposto, i rappresentanti delegati in altre organizzazioni sono eletti per la stessa durata del mandato.

Art. 13 Comunicazioni, lingue e diritti di firma
Le comunicazioni vengono effettuate mediante circolari o su una piattaforma online scelta dal Consiglio.

Le lingue ufficiali in cui ogni socio e organo può comunicare a propria discrezione sono le lingue ufficiali svizzere.

Salvo regolamentazione complementare relativa ai diritti di firma disposta dal Consiglio, il Presidente e i rappresentanti autorizzati del segretariato hanno diritto di firma collettivo a due.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 Competenze e convocazione
L’Assemblea dei soci è l’organo supremo dell’associazione che ha i seguenti compiti e poteri:
a) approvazione del rapporto annuale;
b) approvazione del rapporto di revisione e approvazione del rendiconto annuale; c) fissazione delle quote sociali;
d) elezione del Consiglio, compresa la nomina del presidente e del vicepresidente; e) elezione dell’organo revisione;
f) nomina dei soci onorari;
g) gestione delle istanze del Consiglio e dei soci;
h) deliberazione sui ricorsi contro l’esclusione di soci;
i) revisione degli statuti e liquidazione dell’associazione.
Di norma, l’Assemblea dei soci ha luogo una volta all’anno, possibilmente nel primo semestre.

CONSIGLIO

Art. 15 Composizione del Consiglio
Il Consiglio si compone da otto a quattordici rappresentanti provenienti dalla cerchia dei soci, inclusi un presidente e un vicepresidente. Almeno un terzo dei soci del Consiglio proviene dalla Svizzera romanda e dalla Svizzera italiana. Il Consiglio si costituisce da sé.

Art. 16 Compiti e poteri
Il Consiglio ha i compiti e i poteri elencati di seguito:

a) nomina del Consiglio svizzero della comunicazione, comprese la regolamentazione degli indennizzi e delle spese e l’elezione dei suoi membri;
b) nomina e assegnazione di incarichi alle commissioni, comprese la regolamentazione degli indennizzi e delle spese e l’elezione dei suoi membri;
c) approvazione del budget annuale con una maggioranza di due terzi dei voti;
d) approvazione della pianificazione finanziaria;
e) promulgazione di regolamenti e direttive, compreso un regolamento dell’organizzazione; f) nomina del segretariato, compreso il regolamento sui diritti di firma;
g) rifiuto delle domande di adesione dei soci;
h) preparazione dell’assemblea dei soci;
i) consulenza e deliberazione in merito a procedure di consultazione federali e altre prese di posizione politiche di rilevanza nazionale;
j) trattamento di tutte le operazioni non espressamente assegnate a un altro organo per legge o dagli statuti.
Il Consiglio opera in linea di principio a titolo volontario e ha diritto al rimborso delle spese effettive.

CONSIGLIO SVIZZERO DELLA COMUNICAZIONE

Art. 17 Composizione
Il Consiglio svizzero della comunicazione è composto dal presidente del Consiglio o da un altro rappresentante del Consiglio in veste di presidente così come da almeno altri dieci membri provenienti dal settore della comunicazione, da associazioni appartenenti a qualsiasi settore economico e dalla politica.
Il Consiglio svizzero della comunicazione si costituisce inoltre da sé.

Art. 18 Compiti e poteri
Il Consiglio svizzero della comunicazione funge da organo di consulenza per il Consiglio per questioni e temi che il Consiglio sottopone al consiglio svizzero della comunicazione. Esso rappresenta inoltre la piattaforma di riferimento per il lavoro pubblico e politico dell’associazione.
Il Consiglio svizzero della comunicazione ha diritto a presentare richieste per le sedute del Consiglio a quest’ultimo.

COMMISSIONI

Art. 19 Nomina e attività
Per gestire gli ambiti di attività dell’associazione, il Consiglio può nominare commissioni regionali e tecniche, impartire direttive a tali commissioni così come eleggere i loro presidenti e membri. Le commissioni si costituiscono inoltre da sé.

SEGRETARIATO

Art. 20 Organizzazione e compiti
Il segretariato è responsabile della gestione e partecipa all’Assemblea dei soci così come alle sedute del Consiglio e del Consiglio svizzero della comunicazione. Ha diritto a partecipare alle sedute delle commissioni e di altri organi.

La sede del Segretariato è Zurigo.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 21 Ufficio di revisione
L’Assemblea dei soci nomina i revisori dei conti che controllano la contabilità. L’Ufficio di revisione riferisce e propone il conto annuale alla direzione, all’attenzione dell’Assemblea dei soci.

MODIFICA DEGLI STATUTI E LIQUIDAZIONE

Art. 22 Revisione degli statuti
Le modifiche degli statuti devono essere comunicate ai soci insieme all’ordine del giorno. Le modifiche degli statuti sono approvate con la maggioranza di due terzi dei voti espressi.

Art. 23 Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso solo da un’Assemblea dei soci appositamente convocata.
Per decidere in merito alla liquidazione è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi. Lo scioglimento è eseguito da liquidatori designati dall’Assemblea dei soci secondo i principi del Codice civile svizzero.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 Genere
Quando negli statuti si utilizza la forma maschile, questa è da ritenersi valida anche per le persone di sesso femminile.

Art. 25 Entrata in vigore
Il presente statuto è stato accettato nell’ambito dell’Assemblea generale ordinaria del 7 maggio 2021 ed è entrato in vigore in questa data.